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Ecobonus

Documentazione e procedura per interventi di riqualificazione energetica

Chi può chiedere l'Ecobonus

Per coloro che scelgono di sostituire il proprio impianto di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia Vaillant, o con un sistema ibrido Vaillant oppure si intende installare pannelli solari termici Vaillant, sono previste detrazioni fiscali.

I contribuenti che eseguono interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti possono accedere ad una detrazione delle spese sostenute dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires), il cosiddetto Ecobonus.

L’importo da portare in detrazione dalle imposte varia in base alla annualità di riferimento ed alla tipologia di abitazione nella quale si intende procedere con l’intervento di riqualificazione e le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso.

Cosa dice la legge

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.305 del 31-12-2024 - Suppl. Ordinario n. 43, è pubblicata la Legge di bilancio 2025Legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, in vigore dal 1° gennaio 2025.

 

Tra le principali novità di interesse per il nostro settore rientra una significativa riduzione delle aliquote precedentemente vigenti per le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici “Ecobonus”.

 

In particolare, con l’articolo 1 comma 55, lettera a) le detrazioni per interventi di efficienza energetica “Ecobonus” destinate a soggetti Irpef e Ires, sono state riformulate come segue.

Per le spese sostenute nel 2025:

  • L’aliquota di detrazione sarà pari al 50%, solo per i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
  • L’aliquota di detrazione sarà pari al 36%, per gli interventi eseguiti su unità immobiliare non adibita ad abitazione principale.

 

Per le spese sostenute nel 2026 e 2027:

  • L’aliquota di detrazione sarà pari al 36%, solo per i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
  • L’aliquota di detrazione sarà pari al 30%, per gli interventi eseguiti su unità immobiliare non adibita ad abitazione principale.

Quadro di sintesi

Per maggior chiarezza, di seguito sono riepilogate le nuove aliquote previste per le detrazioni fiscali Ecobonus nonché la tipologia di apparecchio che ne permette la fruizione.

Aliquote ed importi corrispondenti

Riferimento legislativo: art. 1, Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Beneficiari: soggetti IRES ed IRPEF

Tipologia immobileDetrazione massima2Aliquota 2025Aliquota 2026Aliquota 2027
Abitazione Principale1€ 30.000 u.i.50%36%36%
Altra abitazione€ 30.000 u.i.36%30%30%

(1) Per la definizione di abitazione principale vedasi sezione successiva

(2) L’importo indicato è valido per singola unità immobiliare (u.i.) e si riferisce esclusivamente al limite massimo di detrazione ammissibile previsto per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore o sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore. Per altre tipologie di intervento sono previsti massimali diversi (€ 60.000 per pannelli solari per la produzione di acqua calda).

 

Tipologia intervento ammessa a detrazione

Tipologia apparecchioTipologia interventoEcobonus
Caldaia unica alimentata a combustibile fossileSostituzione3NO
Nuova installazioneNO
Pompa di calore
Climatizzatore
Sostituzione34
Nuova installazioneNO4
Sistemi ibridiSostituzione3
Nuova installazioneNO
Scaldacqua pompa di caloreSostituzione3
Nuova installazioneNO
Collettori solariSostituzione3
Nuova installazione

(3) Per sostituzione si intende la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto dotato della apparecchiatura corrispondente

(4) L’intervento deve configurarsi come sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto di climatizzazione invernale e non come nuova installazione (vedere le faq Ecobonus n. 5D e 6D)

(5) In sostituzione di uno scaldacqua tradizionale

 

Ecobonus 2025 e caldaie: qual è la situazione?

Attenzione: la legge di bilancio 2025, coerentemente con quanto prescritto nella Direttiva Comunitaria 2024/1275 del 24 aprile 2024 (EPBD IV), ha escluso da ogni forma di detrazione fiscale e/o di incentivazione gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

 

In sostanza, a partire dal 1° gennaio 2025 l’installazione di una nuova caldaia in un impianto di climatizzazione invernale esistente non è soggetta ad alcuna forma di agevolazione fiscale.

Cosa si intende per “Abitazione principale”

In merito al concetto di abitazione principale nel rimandare il lettore ad eventuali approfondimenti a cura degli specialisti del settore, si ritiene comunque opportuno riportare alcune annotazioni di carattere generale considerato che tale dizione non deve essere confusa con quella di “prima casa”.

Secondo il comma 3 bis, art. 10 del DPR 917/16 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) infatti, “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”.

 

Nel successivo art. 15, comma 1, si precisa inoltre che “Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente”.

La “dimora abituale” è definita dall’art. 43 del C.C. come “la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”

Di conseguenza, poiché si assume ai fini fiscali come abitazione principale quella in cui la persona fisica ha la dimora abituale, ne consegue che per associazione questa coincida con l’immobile nel quale il contribuente ha la residenza.

 

Occorre considerare però che nella sentenza n. 209/2022 (in tema di IMU) della Corte Costituzionale, si legge “in un contesto come quello attuale, caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, […] rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale”.

Non appare pertanto necessario che l’intero nucleo familiare viva e sia residente nello stesso immobile per considerarlo “abitazione principale” (almeno ai fini dell’esenzione IMU). Anzi, se due soggetti (anche coniugati) risiedono e dimorano in due immobili diversi, l’esenzione li riguarderà entrambi. Si ribadisce che quanto precede si riferisce al versamento IMU e non è dato sapere se trova applicazione anche ai fini delle detrazioni in esame.

 

In estrema sintesi i benefici per abitazione principale non possono essere richiesti per immobili aventi i requisiti di prima casa ma nei quali non si ha la propria residenza, mentre possono essere goduti per immobili per l’acquisto dei quali non si è goduto dell’agevolazione prima casa, ma in cui si dimora abitualmente.

In altre parole, la prima casa potrebbe non essere la propria abitazione principale e non dar diritto alle relative agevolazioni perché mentre nella prima casa non si deve necessariamente risiedere, nell’abitazione principale si deve risiedere nel rispetto della condizione di dimora abituale.

Documentazione richiesta

Documenti da inviare all'ENEA

Entro 90 giorni dal termine dei lavori (intendendo per termine dei lavori la data di rilascio della Dichiarazione di Conformità) è necessario trasmettere all’ENEA la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007) attraverso il sito detrazionifiscali.enea.it.

 

Documenti da conservare

In caso di impianti di potenza utile nominale non superiore a 100 kW:

  • Scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007).
  • Schede tecniche delle apparecchiature installate.
  • Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva è stata trasmessa.
  • Asseverazione del costruttore dell’apparecchiature installata (pompa di calore, sistema ibrido) che attesti il rispetto dei requisiti di efficienza energetica prescritti.
  • Le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi.
  • Copia del bonifico di pagamento per interventi di riqualificazione energetica recante la causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa (art.1 comma 347 Legge n° 296/06 per pompe di calore e sistemi ibridi - art.1 comma 346 Legge n° 296/06 per collettori solari), il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario (ditta installatrice)
  • Dichiarazione di Conformità rilasciata dalla ditta installatrice, completa di note e allegati obbligatori

Se il richiedente è una persona fisica il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

Visita il sito dell'Agenzia delle Entrate per approfondire l'argomento e scaricare la guida "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico".